L'etichetta dei tessutiL'indicazione delle modalità di trattamento e pulizia dei capi di abbigliamento è finalmente obbligatoria! Una circolare del Ministero dell' Industria ha infatti esteso anche a questo settore le disposizioni previste per l'etichettatura di un gran numero di prodotti dalla Legge 126/91 e dal relativo Decreto di attuazione (D.M. 8.2.1997, Nr. 101). Oggi non è più possibile vendere capi sprovvisti di tale etichetta, e il consumatore può segnalare eventuali inadempienze alla Camera di Commercio, ufficio UPICA, che svolge l'attività di controllo e di applicazione delle sanzioni (in questo caso, fino a 3.000 €). Attraverso l'obbligo di etichettatura si dovrebbe risolvere anche l'annoso problema delle responsabilità presso le lavanderie: se la pulitura rispetta l'etichetta, la responsabilità di eventuali danni rimane a carico del produttore, e verso il cliente ne risponde il venditore del capo. E per quanto riguarda l'etichetta di composizione dei tessuti? Il Decreto Legislativo 22.5.1999 Nr. 194, in attuazione della Direttiva 96/74/CE disciplina che: la tolleranza di altre fibre all'interno dei prodotti definiti al 100% di un'unica fibra o con la dicitura "puro" è stata diminuita, portandola al 2% del peso del prodotto. Essa viene estesa al 5% nel caso di prodotto cardato. Denominazioni come "lana vergine" sono riservate a lana mai utilizzata precedentemente in capi di abbigliamento, mentre "100% pura lana" può riferirsi a lana "riciclata", cioè ottenuta da capi consegnati alla raccolta dell'usato. Nel caso di prodotti costituiti da da più fibre composte NON è obbligatoria la dichiarazione della composizione dettagliata per le fibre che non raggiungono il 30% del peso totale. L'indicazione della composizione è prevista non solo sui capi, ma anche ad esempio su pubblicità o cataloghi per corrispondenza. Come trovare un capo COMPLETAMENTE costituito da fibre naturali? In questo settore è da segnalare un importante accordo tra i produttori per una etichettatura a 2 livelli: BETTER (prodotti non trattati chimicamente) e BEST (prodotti ottenuti da fibre non trattate neppure alla coltivazione). Il consumatore però non trova facilmente questi prodotti in Alto Adige. Per tale ragione il CTCU fornisce a richiesta l'indicazione dei relativi negozi al dettaglio. Foglio informativo: HC18 Situazione al: 03/2014 |
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