Il risarcimento diretto


Il D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dall’ 01.02.2007, è obbligatorio per le compagnie d’assicurazioni l’applicazione “dell’indennizzo diretto”. Con ciò si intende che l’assicurato danneggiato - se ha ragione anche solo in parte - viene risarcito, sia per i danni materiali (danni al veicolo) che per quelli fisici direttamente dalla propria compagnia assicurativa.

In quali casi si applica la nuova procedura?

La nuova procedura si applica in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autovetture, autocarri, motocicli ecc.) Per quanto riguarda i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006.
Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni in vigore dall’1 gennaio 2006).
Al di fuori dei casi sopra riportati, il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro (vedasi nostre lettere tipo).

La richiesta di risarcimento diretto

Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite mediante raccomandata A.R., fax (o posta elettronica se previsto in polizza) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo blu di constatazione amichevole.
Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei danni.

In base alle nuove norme la Vostra assicurazione (Agenzia) è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria per il corretto risarcimento del sinistro e la mancata osservanza di tali norme può generare una responsabilità contrattuale in caso di mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.

La Vostra assicurazione deve farVi un'offerta di risarcimento:

a) entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
b) entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
c) entro 90 giorni per i danni alle persone.

Se accettate la somma offerta, l’assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni.
Se non siete soddisfatti dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, potrete fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla vostra assicurazione:

a) personalmente,
b) tramite un’ associazione di consumatori (p. es. il Centro Tutela Consumatori Utenti).

Trascorsi rispettivamente (a) 30 o (b) 15 giorni senza ottenere risposta potrete chiedere la conciliazione come previsto dall’intesa ANIA / associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo potrete adire le vie legali.

Il “Malus” può essere evitato comunque

È facoltà dell’assicurato di rimborsare alla propria assicurazione gli importi liquidati per sinistri rientranti o meno nella procedura del risarcimento diretto ed evitare così il “Malus”. Ricordate che tale facoltà può essere esercitata anche in caso di disdetta del contratto. L’assicurazione/Agenzia, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, deve inviarVi l’attestato di rischio e comunicaVi gli eventuali sinistri pagati. In caso di risarcimento diret-to tutte le informazioni relative all’importo liquidato ed alle modalità da seguire per effet-tuare il rimborso, dovrete richiederle alla “Stanza di compensazione” gestita dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

Per vedere se Vi conviene rimborsare all’assicurazione l’importo pagato per un sinistro ed evitare il “Malus” consultate il nostro calcolatore sinistri.

Il nostro consiglio

Compilate sempre il modulo europeo di constatazione amichevole, anche se intervengono le Forze dell’Ordine, ed anche se sono coinvolti veicoli stranieri: avrete così raccolto i dati necessari per un corretto pagamento del danno.

Firmate il modulo blu solo se i dati riportati sono esatti.

INCIDENTE, CHE FARE?

1. Provvedere immediatamente a rendere sicuro il luogo dell’incidente: attivare le quattro frecce, indossare l’apposito giubbotto e collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo) ad almeno 50 metri dall’incidente ed in posizione visibile da almeno 100 metri.
2. Allontanarsi dalla zona di pericolo.
3. Chiamare le forze di pronto intervento emergenza 118. Prima di chiamare verificare la situazione: dove è avvenuto esattamente l’incidente? Cosa è accaduto? Ci sono feriti? Quanti sono i veicoli coinvolti?
4. Prestare il primo soccorso solo se si possiedono le necessarie nozioni; altrimenti limitarsi a prestare assistenza psicologica parlando al ferito fino all’arrivo dei soccorsi.
5. In caso di danni limitati sgomberare al più presto la carreggiata. Se l’incidente è grave dello sgombero si occuperanno i Vigili del fuoco o il soccorso stradale.
6. Compilate il modulo europeo di constatazione amichevole di incidente.


foglio informativo: V40 - Assicurazioni auto: Il risarcimento diretto
situazione al: 05/2014