Detrazione e deducibilitá fiscale dei premi delle polizze di assicurazione1) Detrazione fiscale delle polizze di assicurazione
I sotto elencati tipi di polizze sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di € 630,00 * anche se stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico
Tipo di polizza |
polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 |
polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
polizze vita caso morte |
detraibili |
detraibili |
polizze caso vita,
miste, rivalutabili,
capitalizzazioni,
index e unit
linked |
detraibili solo con durata non inferiore a
5 anni e senza possibilità di ottenere
prestiti |
detraibili solo per la parte di
premio relativa alla
copertura del rischio morte
e invalidità permanente
qualificata (superiore al 5%) |
polizze
infortuni ** |
detraibili |
detraibili solo per la parte di
premio relativa ai casi di
morte e invalidità
permanente qualificata
(superiore al 5%) |
polizze malattia |
non detraibili |
detraibili solo per la parte di
premio relativa al caso di
invalidità permanente
qualificata
(superiore al 5%) |
polizze che coprono il
rischio della non
autosufficienza
(LONG TERM CARE) |
non detraibili |
detraibili solo con garanzia
della copertura per l´intera
vita dell´assicurato senza
possibilità di recesso da
parte dell' impresa |
* aliquota fissa da applicare: 19 %
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%)
2) Deducibilità fiscale delle polizze di assicurazione
Tipo di polizza |
polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 |
polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
polizze di assicurazione
sulla vita con finalitá
pensionistiche
(PIP o FIP) |
non deducibili |
sono deducibili fino a un importo massimo di € 5.164,57* |
polizze R.c.auto |
deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; |
deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; |
* L'importo massimo di € 5.164,57 rappresenta il tetto di deducibilità anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale.
N.B.: bisogna tenere presente che al momento della riscossione del capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono sottoposti a tassazione.
Situazione al: 05/2014
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