RC Auto



Il premio assicurativo

Il premio assicurativo rappresenta il prezzo da pagare annualmente per poter disporre di una polizza assicurativa per la RC Auto. Con la firma del contratto di assicurazione, l’assicurato si impone di pagare un premio che comporta, in caso d’ incidente, il subentro dell’assicuratore rispetto ad ogni obbligazione pecuniaria verso terzi, tenendo quindi indenne l’assicurato ed il suo patrimonio nei limiti del massimale stabilito in contratto.

Il premio non è uguale per tutti. Esso cambia sulla base di fattori di rischio legati alla persona come l’età, il sesso,il tipo di utilizzo che si fa del veicolo, la classe di merito. Per classe di merito si intende il ruolino di marcia dell’assicurato graduato in una scala da 1 a 18, dove 1 è la classe di massima affidabilità dell’assicurato. Oltre ai fattori personali sono tenuti in considerazione fattori oggettivi come il territorio di residenza e le caratteristiche del veicolo da assicurare. I nuovi assicurati partono dalla quattordicesima classe detta anche classe di ingresso.

Il massimale assicurativo rappresenta la cifra massima di copertura dei danni da parte della compagnia assicuratrice. Il massimale minimo stabilito per legge è di 2,5 milioni di euro per sinistro, con il limite di 500 mila euro per cose danneggiate. Il pagamento di una somma aggiuntiva permette comunque di elevare i massimali minimi stabiliti per legge. Tutti i danni eccedenti il massimale restano a carico dell’assicurato.

La franchigia è una formula tariffaria diversa dalla più conosciuta bonus malus. La scelta di questa tariffa comporta in caso di incidente con colpa anche parziale, la restituzione alla compagnia di una somma massima pari all’importo concordato di franchigia presente in polizza.

Il meccanismo del bonus malus prevede che ad ogni rinnovo della polizza RCA, l’ammontare del premio venga ricalcolato sulla base della nuova classe di merito derivante dal fatto che ci si sia resi responsabili o meno di un sinistro.

Se l’automobilista non ha causato incidenti scatta il bonus, ossia retrocede di una classe. Se ha causato incidenti con colpa anche parziale scatta il malus, ossia si avanza di due classi.

I nuovi assicurati stipulano la prima polizza partendo dalla quattordicesima classe. Con la legge Bersani, la nr. 40 del 30.3.07 i nuovi assicurati, anziché partire dalla classe d'ingresso, possono entrare direttamente con la stessa classe di merito di un familiare convivente.

Gli accessori nella polizza Auto

E’ bene ricordare che tutte le coperture assicurative accessorie non sono necessariamente incluse nella polizza RC Auto e possono essere acquistate anche da un diverso assicuratore. L'importante è scegliere sempre in base alla convenienza e secondo le reali esigenze personali.

La Polizza furto e incendio garantisce all'assicurato in caso di furto o d’incendio del veicolo, il rimborso del valore commerciale del proprio mezzo. Il costo del premio di questa copertura varia da veicolo a veicolo ed anche in base ai sistemi di sicurezza istallati. Il valore da assicurare è quello di mercato o quello di fattura in caso di acquisto di veicoli nuovi.

Nella polizza Kasko vengono risarciti i danni arrecati al veicolo per propria responsabilità. Le polizze kasko complete sono molto costose, pertanto le compagnie prevedono delle polizze differenziate.

L’incidente o sinistro

In caso di incidente, definito in gergo assicurativo sinistro, è bene compilare il modello blu normalmente distribuito dal proprio assicuratore. La compilazione del modulo blu è utile per sbrigare prima possibile tutte le pratiche di rimborso. Deve essere compilato correttamente, meglio se con le firme di ambo i conducenti, ma è accettato anche a firma singola. Deve sempre riportare i dati anagrafi ci e la polizza assicurativa di entrambi soggetti, i dati di eventuali testimoni presenti e una descrizione sommaria della dinamica dei fatti.

La società assicuratrice ha l'obbligo di rimborsare il proprio assicurato (risarcimento diretto) entro 30 giorni se il modulo porta le firme di entrambi conducenti, oppure entro 60 se il modello è stato consegnato con una sola firma. Ogni divergenza sul risarcimento o sui tempi necessari allo stesso comporta per l’assicurato la possibilità di ricorrere alla procedura di conciliazione. Questa, totalmente gratuita per l’assicurato, consente entro tempi certi la risoluzione della controversia tramite l’assistenza di una associazione consumatori.

Anche il CTCU offre questo servizio.

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è probabilmente la più importante novità assicurativa. Introdotta nel 2007 prevede che l’assicurato in caso di incidente, riceva il risarcimento direttamente dalla propria compagnia assicurativa. Esso opera nel caso di incidenti in cui non siano stati coinvolti più di due veicoli, ed in caso di danni alle persone quando questi siano quantificabili entro il 9% di invalidità permanente.
Sia nel caso del risarcimento diretto sia nel caso di procedura normale, l’assicurato deve ricordare che può rivolgersi alle associazioni dei consumatori per la procedura di conciliazione. Inoltre ogni insoddisfazione o divergenza può essere segnalata all’ISVAP, l’autorità di controllo sulle assicurazioni (www.isvap.it).

L’assicurazione per la responsabilità civile dell'auto e di qualunque veicolo a motore è obbligatoria poiché il proprietario, avendone la responsabilità anche quando non è direttamente lui a guidare il veicolo,ha l'obbligo di rispondere per ogni danno che questo può provocare.

La polizza RCA, acronimo di Responsabilità Civile Auto, copre i danni a terzi, sia che si tratti di danni alle persone (detti danni fisici), sia che si tratti di danni a cose delle persone trasportate sul proprio veicolo, oltre a danni fisici eventualmente causati ai familiari trasportati. Inoltre copre danni ai veicoli ed alle persone trasportate sui veicoli coinvolti nell'incidente (sinistro), e dalle cose trasportate su questi, purché non abbiano concorso alla responsabilità del sinistro.
Non copre i danni alle cose dei propri familiari trasportati, così come non copre danni causati da incidenti avvenuti tra veicoli appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare.

La legge sull'obbligatorietà dell'assicurazione risale al 1969 ed è stata più volte integrata e modificata fino ad essere stata totalmente sostituita dal codice delle assicurazioni.


Progetto co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Adiconsum, ACU, Assoutenti, Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori und Centro Tutela Consumatori Utenti.