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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007 |
Scheda informativa per gli utenti di servizi di notariato (1a parte)Il rapporto fra notai e clientiLe novità del Decreto Bersani sulle liberalizzazioni
Anche per i notai, come già visto per altre categorie di professionisti, il D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ha introdotto alcune importanti novità riguardo la loro attività ed il rapporto con i clienti. Le novità della riforma riguardano:
- l’abrogazione dell’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, con la possibilità per il professionista ed il cliente di fissare compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti o raggiunti;
- la possibilità d’ora in avanti di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i prezzi e i costi complessivi delle prestazioni;
- la possibilità di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti (es.formate da avvocati, notai, commercialisti…)
A seguito di tali novità anche la categoria dei notai ha dovuto apportare conseguenti adeguamenti al proprio codice deontologico, che è quel codice che regolamenta l’attività professionale ed il rapporto con la clientela.
Altre importanti novitàintrodotte dai “decreti Bersani” sulle liberalizzazioni, per quanto riguarda l’attività dei notai, sono state le seguenti:
- per le compravendite di beni mobili registrati (auto, motorini, barche…) non è più necessario recarsi dal notaio per effettuare i relativi passaggi di proprietà. Dall’agosto 2006 è infatti possibile richiedere anche ai Comuni e agli “Sportelli telematici dell’automobilista” l’autenticazione degli atti di compravendita. L’operazione consente un risparmio sui costi, dovendosi pagare solo i cd. diritti di segreteria.
- Con il secondo decreto sulle liberalizzazioni (Legge n.40/2007 di conversione del D.L. n.7/2007, noto come “Decreto Bersani bis”) sono state eliminate le spese notarili relative agli atti di cancellazione dell’ipoteca, allorquando il consumatore abbia rimborsato definitivamente il mutuo contratto con la banca o la società finanziaria o l’ente previdenziale. La cancellazione viene ora eseguita d’ufficio dalle conservatorie dei registri immobiliari ed è gratuita.
Doveri ed obblighi del notaioIl notaio deve svolgere il proprio incarico con la massima diligenza e trasparenza.
Il rapporto in questione rientra nella categoria delle cd. “obbligazioni di risultato”, laddove all’incarico ricevuto deve corrispondere il risultato richiesto e legittimamente e giuridicamente possibile. Il notaio deve quindi valutare di volta in volta quale sia il mezzo più opportuno per far raggiungere al proprio cliente un certo risultato, valutandone aspetti giuridici e fiscali adeguati e fornendo ogni informazione utile al proprio cliente.
Per quanto riguarda gli atti di compravendita immobiliare il notaio deve garantire che chi vende, venda correttamente e chi acquista, acquisti correttamente.
Il notaio ha inoltre l’obbligo di informare le parti delle conseguenze che possono derivare dall’atto che stanno firmando.
Il notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti e deve verificare che non sussistano vizi palesi che possano rendere l’atto inefficace, nullo o annullabile.
Il notaio è ovviamente tenuto, fra le altre cose, ad accertarsi dell’identità personale dei sottoscrittori dell’atto nonché della capacità giuridica degli stessi, dei poteri di firma, dell’esistenza di deleghe e procure speciali.
Per quanto riguarda il controllo della regolarità sostanziale (vedi art. 49 dei “Principi di deontologia professionale dei notai), il notaio deve curare che dal testo dell’atto risultino:
- la completa qualificazione giuridica della fattispecie e indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o di usi contrattuali
- le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico - temporale su cui opera (es. titoli, servitù, vincoli ecc..)
- elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione di documenti grafici (riferimenti catastali, planimetrie, indicazioni di confini ecc..)
- le indicazioni relative alla natura degli atti e dei documenti che si rende necessario richiamare, precisandone gli estremi;
- ogni altra indicazione, menzione o allegazione dovuta per legge o per norme speciali.
Il notaio deve informare i terzi, cioè Stato ed altre pubbliche amministrazioni interessate (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Conservatorie, Uffici del Libro Fondiario ecc…), della sottoscrizione dell’atto fra le parti ed è tenuto alla registrazione dell’atto (presso l’Agenzia delle Entrate) entro i termini di legge e alla sua trascrizione presso la Conservatoria (o rispettivamente alla sua intavolazione, nel caso degli Uffici del Libro Fondiario) nel più breve tempo possibile.
Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico |
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