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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

In sintesi riportiamo i primi effetti del decreto Bersani con riguardo ad alcune particolari categorie di liberi professionisti.


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Avvocati
Con l'eliminazione dei minimi tariffari, ogni avvocato, in linea di massima, può fissare liberamente il compenso per il caso specifico, concordandolo per iscritto con il cliente (parcelle negoziate). Sono state abrogate anche le disposizioni che vietavano di riferire il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (cd. "patto di quota lite"); in una causa di risarcimento danni, ad esempio, avvocato e cliente potranno pattuire che una determinata percentuale del risarcimento venga attribuita allo stesso legale. Unico limite, oltre a quello previsto dall’art 1261 c.c., è che il compenso sia comunque sempre “proporzionato” all’attività svolta.

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Notai
Anche per questa categoria sono state abrogate le tariffe fisse o minime ed è stata riconosciuta la possibilità di svolgere pubblicità informativa e di associarsi con altri professionisti per fornire servizi interdisciplinari. Altre importanti novità: a) nelle compravendite di beni mobili registrati (auto, motorini, barche…), non è più necessario recarsi dal notaio per effettuare i relativi passaggi di proprietà; l'autenticazione dell'atto di compravendita può essere richiesta infatti anche ai Comuni e agli Sportelli Telematici dell’Automobilista, con un risparmio sui costi in quanto si pagano solo i cd. diritti di segreteria; b) il secondo decreto sulle liberalizzazioni (legge n. 40/2007) ha eliminato le spese notarili relative agli atti di cancellazione dell'ipoteca, allorquando il consumatore abbia rimborsato definitivamente il mutuo contratto con la banca, la società finanziaria o l’ente previdenziale; la cancellazione, ora eseguita d’ufficio dalle Conservatorie dei Registri Immobiliari, è gratuita.

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logo_ing Ingeneri, architetti, geometri
Alla luce di quanto fissato dalla legge n. 248/2006, che ha eliminato anche per questi professionisti l’obbligatorietà dei minimi tariffari, la parcella relativa alle loro prestazioni potrà essere negoziata tra professionista e cliente. Base di calcolo del compenso di architetti e ingegneri rimangono comunque i valori fissati dalla legge n. 143/1949 e successive modifiche; il compenso per le prestazioni dei geometri è determinato invece dalla legge n. 144/1949, modificata con decreto 6 dicembre 1993, n. 596. Trattandosi di tariffari molto complessi, in genere è consigliabile analizzarli con l’aiuto di un esperto (ad es. presso le associazioni dei consumatori) oppure rivolgersi ai locali Consigli dell’Ordine di ingegneri e architetti per assumere informazioni ed eventualmente far controllare le parcelle.

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Medici chirurghi e odontoiatri
Anche per i medici chirurghi e gli odontoiatri, ad eccezione dei medici nell’esercizio della professione reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, come per le altre categorie di professionisti, il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto alcune importanti novità riguardo la loro attività ed il rapporto con la propria clientela.

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Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico