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PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

 

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Scheda informativa per gli utenti di servizi erogati da ingegneri, architetti e geometri (2a parte)

Alcune indicazioni sulle modalità di calcolo dei costi delle prestazioni – Preventivi e contratti

Il compenso per una stessa prestazione viene determinato in riferimento alla tipologia di prestazioni svolte, e cioè normali (standard), speciali (per difficoltà o soluzioni progettuali diverse) e accessorie (studi e piani collegati), per cui i preventivi di ingegneri, architetti o geometri possono variare, anche notevolmente, tra loro.
Prima di affidare l'incarico, è quindi consigliabile farsi rilasciare un preventivo scritto con il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi costi.
In fase di conferimento di un incarico è bene accordarsi per iscritto sull’intero costo presuntivo da sostenere. Si consiglia di concordare un onorario fisso, cioè NON determinato percentualmente in ragione dell'importo dell'opera. In questo modo il professionista incaricato non avrà alcun interesse a speculare aumentando i costi dei lavori da svolgere.
L'onorario va stabilito preventivamente, in forma scritta e deve essere vincolato alla fattibilità dell'opera, giacché le commissioni edilizie dei Comuni sono solite respingere un alto numero di progetti al primo esame. Per questo è estremamente opportuno specificare per iscritto anche il numero dei progetti e delle relative “varianti” incluse nell'onorario.
Secondo le associazioni dei consumatori, i costi per varianti e progetti supplementari a seguito della bocciatura di un progetto da parte della commissione edilizia comunale devono essere sostenuti dal professionista, poiché ricadono nell'ambito del suo rischio professionale e imprenditoriale. Considerata l'abitudine non infrequente di scaricare tali costi sul committente, sarebbe opportuno versare il primo acconto al professionista solo dopo il rilascio della concessione edilizia e quindi a conclusione della fase di progettazione.
Si sconsiglia infine di stabilire preferibilmente onorari “a vacazione”, ossia in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate dal professionista incaricato.

Attenzione. Il preventivo, una volta accettato per iscritto dal committente, vale come contratto di prestazione d'opera tra lo stesso ed il professionista!
Il contratto di prestazione d'opera, oltre a specificare gli onorari spettanti per le singole prestazioni professionali, dovrebbe indicare anche i relativi termini di garanzia.
In calce alla presente scheda si può trovare un fac simile di contratto d’opera fra committente e professionista.

La responsabilità del professionista


Per quanto riguarda la responsabilità del professionista in merito alle prestazioni eseguite, si ritiene che il professionista più che ai sensi delle norme che regolamentano le difformità e i vizi dell’opera eseguita (art.2226 del codice civile) risponda ai sensi delle norme generali, sempre del codice civile, riguardo la diligenza e l’assenza di colpa con cui deve eseguita una prestazione professionale. Nel caso di ingegneri, architetti e geometri la prestazione tipica è infatti una prestazione di “opera intellettuale” (immateriale), e non una prestazione d’opera “manuale”.
Nell’ipotesi in cui la prestazione del professionista dedotta contrattualmente comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. prevede che il professionista risponda verso il committente solo per dolo e colpa grave, con onere della prova a carico del professionista.
Negli altri casi il professionista risponderà anche per colpa lieve alla stregua del combinato disposto degli articoli 1176 e 1218 del codice civile (vedi).


Fac simile di contratto di prestazione d'opera fra committente e professionista

Download del fac-simile (format .doc)


Siti e riferimenti utili:

Sito del Ministero dello Sviluppo Economico – www.sviluppoeconomico.gov.it


Sito del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – www.tuttoconsumatori.it

Sito del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - www.cnappc.it

Sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri -
www.tuttoingegneri.it

Sito del Consiglio Nazionale dei Geometri - www.cng.it

Vedi anche Legge 2 marzo 1949, n. 143 - Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981 e DM 11 giugno 1987

Vedi anche
www.architettiroma.it/tariffa/aggiornamenti.html
www.ordinearchitetti.mi.it


Situazione aggiornata a luglio 2007

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Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico