logo

PROGETTO CONSUMATORI E MERCATO 2007

 

logo_avv

Scheda informativa per gli utenti dei servizi di avvocatura (1a parte)

Il rapporto fra avvocati e clienti

Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ha introdotto alcune importanti novità nelle norme che regolano l’attività degli avvocati ed il rapporto con i loro clienti.

Le novità introdotte a seguito del decreto sulle liberalizzazioni

  • Innanzitutto sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime (cd. minimi tariffari) come anche quelle che facevano divieto di riferire il compenso dell’avvocato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (cd. patto di quota lite). Sono spariti dunque i minimi tariffari, mentre sono rimasti invece validi i limiti massimi di tariffa, posti a tutela generale degli utenti. Ogni avvocato, in linea di massima, può dunque fissare liberamente la tariffa da applicare al caso specifico, con possibilità di concordare con il cliente, per iscritto, parcelle negoziate. È prevista la possibilità di concordare compensi connessi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, il cd. “patto quota lite” appunto. In una causa di risarcimento danni, ad esempio, avvocato e cliente potranno pattuire sin dall’inizio che una percentuale determinata del risarcimento venga attribuita allo stesso legale. Resta un solo limite, oltre quello previsto dall’art 1261 del Codice civile: che il compenso sia comunque sempre “proporzionato” all’attività svolta.
  • Sono state poi abrogate le disposizioni che prevedevano il divieto per l’avvocato di farsi pubblicità. In pratica l’avvocato può ora pubblicizzare su giornali, in TV, alla radio, eventuali titoli o specializzazioni conseguite, nonché caratteristiche e prezzi delle singole prestazioni offerte.
  • Infine é stato abrogato il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti. In pratica l’avvocato può ora far parte anche di società o associazioni fra professionisti (es.formate da avvocati, notai, commercialisti ecc…). La specifica prestazione deve essere però resa da uno o più soci professionisti sotto personale responsabilità.

A seguito di tali novità anche la categoria degli avvocati ha dovuto apportare alcune modifiche al proprio codice deontologico forense. Il codice deontologico fissa i principi di comportamento dei preofessionisti e regolamenta la loro attività proefessioanle e rapporti con la clientela.


Cosa è bene sapere quando si va da un avvocato


La prima consulenza

E' bene avere chiaro innanzitutto ciò di cui avete bisogno dall'avvocato:
  • un semplice consiglio su come muovervi o come affrontare un problema
  • un'assistenza prolungata, con necessità quindi di pareri scritti, di scambi di corrispondenza con la controparte, di trattative extragiudiziali
  • la trattazione di una vera e propria causa.
La differenza è importante ed è bene chiarirlo subito con il professionista, in quanto anche il fornire istruzioni poco chiare o approssimative (del tipo "faccia pure quello che ritiene più opportuno") può costituire un conferimento di mandato, con maturazione del diritto per l’avvocato a richiederVi il corrispettivo delle prestazioni effettuate. Ad es. il cd. "studio della controversia" costituisce già un primo elemento per il professionista per poter richiedere un onorario.

Per evitare equivoci e arrabbiature anche in virtù di quanto ora consentito dalle novità sulle liberalizzazioni (vedi sopra), insistete da subito per il rilascio di un preventivo scritto, con indicazione il più precisa possibile dei costi dell'intervento del legale, anche in relazione all’eventuale causa da instaurare. Ora che è possibile, verificate anche la possibilità del cd. patto di quota lite, della serie: onorario proporzionato al valore del risarcimento ottenuto.

Se decidete di avviare la causa

La decisione di avviare una causa (il processo) in qualità di “attori” o il resistere in giudizio, in qualità di “convenuti”, è sempre il frutto di una scelta "congiunta" fra cliente ed avvocato. Se siete indecisi, prima di affrontare i costi - ahimè sempre elevati - di un processo, vagliate anche la possibilità di consultare preventivamente, nella forma di una prima consulenza, anche un secondo avvocato, per sentire un diverso parere sul Vostro problema.
Importante è che l'avvocato Vi fornisca anche una valutazione sulle probabilità di successo di un’eventuale azione. L'obbligo di informare il cliente sulle possibilità di successo della causa che intende promuovere rappresenta un aspetto particolare del dovere di diligenza deontologica dell'avvocato.
Diffidate comunque di chi Vi promette "vittoria sicura". Sappiate in ogni caso, che non sempre è così facile stabilire a priori le concrete e reali possibilità di vittoria in una causa. Molte sono infatti le "variabili" che possono incidere in un processo (vedi ad es. le risultanze di prove testimoniali o di quelle documentali oppure l’esito di una consulenza tecnica) e poi alla fine, ciò che conta, è sempre il pronunciamento del giudice.
Altra cosa da sapere: la prestazione dell'avvocato è un’obbligazione cd. di "mezzi" e non di "risultato": ciò significa che il professionista non è responsabile se il risultato non viene raggiunto nella forma prevista o sperata! A meno di suoi clamorosi errori di gestione o di impostazione del processo, che andranno ovviamente “provati”.

Il conferimento dell’incarico (il mandato o procura alle liti)

Quando conferite un incarico ad un avvocato, questi Vi farà firmare un mandato o procura alle liti, la quale - attenzione - di solito è molto ampia e comprende, di norma, la fase extragiudiziale, le eventuali trattative prima e durante la causa, la trattazione del giudizio di primo grado, di quello di appello, della fase di esecuzione e dell’eventuale ricorso in Cassazione. Come si può intuire all’avvocato viene data in pratica "carta bianca" riguardo tutto lo svolgimento del processo. Del resto il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia e l’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.

L’avvocato non deve consigliare consapevolmente azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Se per qualche motivo volete svincolarVi dal rapporto che Vi lega all'avvocato è necessario che gli comunichiate, per iscritto, la revoca del mandato.
Valutate bene, però, prima di cambiare legale, soprattutto se la causa è già in corso: oltre a comportarVi dei sicuri costi aggiuntivi è sempre da valutare bene la convenienza del cambio!

L'obbligo di informazione

L'avvocato ha il dovere di informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili.
L’avvocato è tenuto inoltre ad informare il suo cliente sugli sviluppi del procedimento o dell'affare da lui curato: anche sentenze della Corte di Cassazione lo hanno stabilito, considerando responsabile il professionista che omette di adempiere a tali obblighi di informazione. Noi aggiungiamo che correttezza vuole che l'avvocato provveda ad informare, non solo verbalmente ma anche e soprattutto per iscritto, il proprio cliente dell'esito di un'udienza o di una trattativa.
Corretto è pure che l’avvocato concordi sempre e preventivamente con il proprio cliente la linea da seguire, udienza dopo udienza, spiegando chiaramente i motivi di un'eventuale scelta processuale piuttosto che un'altra. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi assunti.
L'avvocato è inoltre sempre tenuto a sforzarsi per raggiungere la soluzione della lite al costo migliore per il cliente e deve consigliare il cliente in ogni momento sulla opportunità di trovare un accordo e/o una diversa soluzione per la definizione della lite.
Corretto é infine il recapitare al proprio cliente almeno una copia dell'atto di citazione o di quello di costituzione in giudizio, dove sono spiegate le ragioni in fatto ed in diritto della linea di difesa intrapresa.

1 2 >>

Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico