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Bonifici dall’estero: sospesa la ritenuta del 20%
Aggiornamento del 19/02/2014
Sospesa la ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero. Con un provvedimento del 19 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la sospensione dell'operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero. Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. Secondo il Mef, la disposizione è da ritenersi superata in vista della nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), messo a punto dall’Ocse lo scorso gennaio, e della creazione dell’accordo intergovernativo (Iga) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi. Per questo motivo, oltre al provvedimento di sospensione, è stata predisposta, per le valutazioni del nuovo Governo, una norma di abrogazione della ritenuta".
Bonifici dall'estero: dal 1° febbraio ritenuta del 20%
CTCU: attenzione all'ennesimo pastrocchio!
Per chi non lo sapesse dal 1° febbraio scorso ai bonifici, provenienti dall'estero, che una persona fisica (cliente privato, no partita IVA) riceve accreditati sul proprio conto corrente, le banche sono costrette ad applicare una ritenuta “di ingresso” del 20%. Le somme accreditate si presumono, infatti, reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente, al quale spetta dimostrare che le somme incassate non hanno natura di compenso “reddituale”.
Attenzione dunque a chi debba ricevere bonifici dall'estero, non inerenti la propria attività professionale o commerciale. Meglio mettersi subito in contatto con la propria banca: l'Agenzia delle Entrate ha previsto, infatti, che la ritenuta possa non essere applicata nel caso in cui il cliente attesti, mediante un'autocertificazione, che le somme accreditate sul proprio conto non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi da investimenti detenuti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa anche in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi di denaro che verranno accreditati presso lo stesso intermediario.
Il problema dunque si pone soprattutto in tutti quei casi in cui la banca, presso la quale avviene il trasferimento di denaro, non sia in possesso di informazioni sufficienti riguardo la natura del trasferimento stesso. In questi casi, l'intermediario si troverà costretto, di fatto, ad applicare la trattenuta.
Come detto sono esclusi i bonifici esteri riguardanti attività di impresa o di lavoro autonomo, in quanto in questi casi si presume che i flussi di denaro riguardino le attività stesse. Qui è già previsto che l'intermediario debba comunque segnalare l'operazione al Fisco. Anche i bonifici SEPA dovrebbero essere esclusi una volta che entrano in vigore a tutti gli effetti.
La novità normativa (legge n. 97/2013) si inquadra nella più ampia attività di controllo messa in atto dall'Amministrazione finanziaria in relazione ai flussi di capitali e redditi finanziari detenuti e provenienti dall'estero (cd. monitoraggio fiscale).
“Anche se al limite si può comprendere la ratio dell'attività di monitoraggio fiscale che sottostà al provvedimento, l'escamotage ci sembra l'ennesimo pastrocchio posto a carico degli utenti bancari italiani. E nel caso di errori, l'Amministrazione finanziaria sarà altrettanto solerte a rimborsare gli utenti incolpevoli?” - si chiede il direttore del CTCU, Walther Andreaus.
Comunicato stampa
Bolzano, 18/02/2014
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