Buoni postali fruttiferi: importante vittoria di due associati del CTCU
Il Tribunale di Bolzano: Poste deve rimborsare l'intero valore dei titoli


Agli inizi del 2001 due clienti (marito e moglie) di Poste Italiane SpA, su indicazione e consiglio di un impiegato della stessa società, decidevano di acquistare quattro buoni postali fruttiferi della serie “AC” del valore di Lire 5.000.000 cadauno. I buoni recavano l'indicazione secondo cui, portati all'incasso decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione, avrebbero garantito la percezione di una somma tripla rispetto al capitale investito. Senonché, decorsi dieci anni, i due clienti recatisi presso la filiale per riscuotere quanto loro promesso e garantito, si vedevano opporre da Poste Italiane la circostanza secondo cui, in realtà, tali buoni, già alla data di emissione, sarebbero stati ampiamente fuori corso, essendo scaduti fin dall'anno 1987, risalendo tale serie “AC” all'anno 1986. Poste sosteneva che la rendita dovuta sarebbe stata, in realtà, esclusivamente quella prevista dalle fonti in vigore all'epoca dell'avvenuta sottoscrizione, cioè il 2001.

I due associati del Centro Tutela Consumatori Utenti non si davano per vinti e di fronte al netto rifiuto di Poste Italiane, decidevano, prontamente, di citare in giudizio la stessa società (nonché l'impiegato che aveva venduto loro i titoli), per vedersi riconosciuto il pagamento dell'importo indicato sui quattro buoni postali fruttiferi, ossia la somma di quasi 31.000,00 euro, pari come detto al triplo del valore di sottoscrizione dei titoli stessi, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Dopo quasi quattro anni di causa, il Tribunale di Bolzano (giudice Scaramuzzino) con una sentenza di fine novembre scorso, ha dato ragione ai due risparmiatori, condannando Poste Italiane SpA al pagamento della somma richiesta dagli stessi, con vittoria anche di spese legali (i due clienti sono stati difesi dall'avv. Guido Bonomo di Bolzano).

La sentenza in questione è sicuramente di interesse per i consumatori, in quanto da un lato ripropone una tematica assai dibattuta negli ultimi anni e cioè quella dell'esatto pagamento del valore facciale di (alcune serie) di buoni postali fruttiferi, dall'altro contempla, nel suo specifico, una caso di discrasia tra prestazioni garantite in base a quanto riportato letteralmente sui buoni fruttiferi oggetto di negoziazione tra i soggetti interessati e redditività prevista dalle fonti (decreti ministeriali vigenti) ratione temporis applicabili.

Quanto al secondo punto, che è anche il motivo in base al quale il Tribunale ha deciso a favore dei consumatori altoatesini, il giudice ha fatto proprio il principio espresso in un'importante sentenza della Corte di Cassazione – Sezioni Unite (la n.13979 del 15/06/2007), secondo cui “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere ad un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.

Il Tribunale ha altresì ribadito un altro importante principio sancito dalla menzionata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, e cioè che il rapporto contrattuale instaurato tra attori e Poste Italiane S.p.A è un rapporto, a tutti gli effetti, iure privatorum, cioè di diritto privato, sicché non può esservi dubbio che esso si sia perfezionato e debba essere regolato secondo le condizioni effettivamente proposte da Poste Italiane all'atto della sottoscrizione e, dunque, indubitabilmente, sulle condizioni chiaramente espresse sugli stessi titoli proposti e poi sottoscritti dalle parti attrici.

A nulla sono valsi alcuni argomenti difensivi svolti da Poste Italiane, secondo cui i due risparmiatori avrebbero potuto essere informati delle effettive condizioni praticabili all'epoca in relazione ai buoni postali fruttiferi, a mezzo dei prospetti informativi esposti negli uffici della filiale. Il giudice ha, anche in questo caso, fatto prevalere il principio del (più che) legittimo affidamento ingenerato nei clienti dal fatto che la rendita dei titoli sarebbe stata quella garantita dalle condizioni economiche apposte sul titolo e non altrove.

“Insomma – afferma Walther Andreaus, direttore del CTCU, - una bella ed importante vittoria dei nostri due associati, che lascia intendere come da un lato, negli investimenti, sia sempre importante leggersi molto bene le condizioni economiche (tassi, costi ecc..) del contratto, esposti nei documenti che le banche e gli intermediari sottopongono ai clienti per la firma – non sempre sono sfavorevoli, come dimostra il caso in esame! - dall'altro lato, di come molte volte il ricorso alle vie legali risulti l'extrema ratio cui ricorrere per vedersi riconosciuti sacrosanti diritti, negati in prima battuta dall'imprenditore.” Un monito ed un invito dunque ai molti risparmiatori alle prese anche in queste ore con l'avvio di cause legali nei confronti di banche ed intermediari per il risarcimento di danni finanziari subiti o più semplicemente per il rimborso di quanto dovuto per contratto o per legge.

Il CTCU ricorda che presso la propria sede a Bolzano, in via Dodiciville, 2 è sempre disponibile ed attivo il servizio di prima consulenza in tema di problematiche varie, relative a servizi bancari e finanziari, oltre al servizio di consulenza legale per l'avvio di eventuali cause legali sempre nell'ambito bancario e degli investimenti. Gradita la prenotazione allo 0471-975597.


Comunicato stampa
Bolzano, 15/12/2014