Estinzione anticipata dei finanziamenti: quali oneri e costi vanno restituiti al consumatore?


Qualche anno fa un consumatore aveva richiesto un prestito ad una finanziaria (Prestitalia Spa). Agli inizi di quest'anno aveva deciso di estinguere anticipatamente il debito. Ricevuto il conteggio di estinzione dalla finanziaria, non essendo convinto della somma quantificata, richiesta per il rimborso aveva deciso di rivolgersi allo sportello del CTCU per una verifica. I consulenti del Centro, notando delle incongruenze nei conteggi, decidevano di richiedere alla finanziaria il rimborso previsto dalle legge, di una parte dei costi sostenuti dal consumatore per il prestito. Senza successo. Il cliente provvedeva così a presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Nella decisione (favorevole al consumatore) l’ABF ha ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di oneri che devono essere restituiti dalle società finanziarie in occasione dell'estinzione anticipata di un prestito.

L'ABF ha così nuovamente chiarito che:
  • a) sono suscettibili di restituzione, per la quota-parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del prestito, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso delle rate, oltre al premio assicurativo;
  • b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, come nel caso in esame, l’intera misura di ciascuna delle voci appena indicate deve essere considerata al fine della determinazione della quota da restituire;
  • c) l’importo è determinato, in modo equitativo, secondo un criterio proporzionale in relazione al periodo, tale per cui la misura complessiva di ciascuna delle voci di costo viene suddivisa per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicata per il numero delle rate residue;
  • d) l’intermediario è inoltre tenuto alla restituzione, nella medesima misura proporzionale, del o dei premi assicurativi conteggiati in contratto.
Nel caso di specie, l’ABF ha così disposto la restituzione al consumatore della somma complessiva di ben € 3.081,96.

Ricordiamo che la possibilità di richiedere il rimborso di questi oneri è previsto dall'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario (TUB) il quale dispone che: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Il CTCU invita tutti coloro che dovessero aver estinto anticipatamente un prestito (in particolare contratti di cessioni del quinto dello stipendio o della pensione) negli ultimi tempi a voler far verificare presso la sede del Centro (a Bolzano, via Dodiciville, 2) la correttezza dei calcoli eseguiti dalle società finanziarie, previa fissazione di un appuntamento (tel. 0471 975597).


Comunicato stampa
Bolzano, 14/01/2015